Art. 3.

      1. È istituita un'Autorità indipendente preposta al controllo dell'osservanza delle disposizioni di legge concernenti i partiti e i movimenti politici che partecipano alle elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali, di seguito denominata «Autorità».
      2. L'Autorità ha struttura di organo collegiale composto da tre membri, scelti tra cittadini italiani non iscritti a partiti o a movimenti politici, di specchiata moralità e di altissima qualificazione tecnica in materia amministrativa, contabile o finanziaria designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte costituzionale, dal Presidente della Corte di cassazione e dal Presidente della Corte dei conti.
      3. I membri del collegio di cui al comma 2 non possono appartenere alla magistratura ordinaria, amministrativa o contabile.
      4. Il collegio è presieduto dal membro designato dal Presidente della Corte costituzionale e dura in carica quattro anni. I membri non sono riconfermabili. I membri del collegio giurano fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi innanzi al Presidente della Repubblica. La posizione dei membri del collegio è parificata a quella dei giudici costituzionali.
      5. L'Autorità si avvale di un Segretariato composto da non più di trenta addetti, dei quali dieci con regime giuridico e trattamento economico di dirigenti dello Stato, tenuti all'osservanza rigorosa del segreto di ufficio. Gli addetti al Segretariato, se già dipendenti dello Stato o di

 

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enti pubblici, sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni e dagli enti di provenienza e non possono essere candidati ad elezioni politiche ed amministrative.
      6. Il funzionamento e la struttura dell'Autorità e del Segretariato sono disciplinati da un regolamento adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dall'Autorità stessa con deliberazione collegiale.
      7. L'Autorità esercita le seguenti funzioni:

          a) verifica la regolarità del bilancio certificato, che ciascun partito o movimento politico è tenuto a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

          b) verifica, entro il 30 settembre di ciascun anno, la corrispondenza dei bilanci alle norme sul finanziamento pubblico dei partiti politici e procede alla loro approvazione. Nell'attività di verifica il collegio può avvalersi di tutte le amministrazioni pubbliche e di enti pubblici e privati, in particolare finanziari e bancari. A tale fine l'Autorità ha i medesimi poteri di indagine spettanti alla magistratura ordinaria;

          c) sovrintende al rispetto delle disposizioni concernenti la democraticità, la trasparenza e la regolarità del funzionamento dei partiti politici stabilite dalla presente legge.